CHI E' ESONERATO O NON OBBLIGATO ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

È esonerato chi nel 2008 ha solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta che ha effettuato le ritenute di acconto – o redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti ma certificati dall’ultimo sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio – e dell’abitazione principale e sue pertinenze (il box o la cantina). E chi ha solo redditi derivanti esclusivamente da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e contratti a progetto, intrattenuti anche con più sostituti d’imposta, se interamente conguagliati. Fanno eccezione le collaborazioni amministrativo-gestionali, non professionali, con società e associazioni sportive dilettantistiche.

Non è obbligato a dichiarare chi ha un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, fino a: 8.000 euro, con un reddito di lavoro dipendente o assimilato per un periodo di lavoro non inferiore all’anno e senza ritenute; 7.500 euro, compreso l’assegno periodico corrisposto dal coniuge, quello per il mantenimento dei figli; 7.500 euro, tra cui una pensione per almeno un anno e senza ritenute; 7.750 euro, cui concorre un reddito di pensione per almeno un anno, se il contribuente ha almeno 75 anni e il sostituto d’imposta non ha operato ritenute; 4.800 euro, cui concorre uno dei redditi assimilati a lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro (per esempio, i compensi per l’attività libero-professionale intramoenia dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale e i redditi di attività commerciali non esercitate professionalmente o di lavoro autonomo non abituali).

La dichiarazione non è obbligatoria per chi ha solo redditi esenti: pensioni di guerra e pensioni privilegiate ordinarie per i militari di leva; pensioni, indennità (anche l’accompagno) e assegni erogati dal ministero dell’Interno a ciechi civili, sordomuti e invalidi civili; sussidi a favore degli hanseniani; pensioni sociali; borse di studio universitarie; rendite Inail per invalidità permanente o morte; compensi per attività sportive dilettantistiche fino a 7.500 euro.

È esonerato, infine, chi ha solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad esempio, per attività sportive dilettantistiche fino a 28.158,28 euro o interessi su c/c bancari o postali) o soggetti a imposta sostitutiva (su Bot e altri titoli pubblici). Per chi ha solo redditi da pensione, di terreni fino a 185,92 euro e dell’abitazione principale, l’obbligo a dichiarare scatta oltre i 7.500 euro. Per i soli redditi fondiari scatta oltre i 500 euro. Non ci sono limiti per chi ha solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dall’abitazione principale ed eventuali pertinenze.

(di Francesco Lanzi)

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