AGEVOLATE LE ASSUNZIONI IN ROSA

 

 

Agevolazioni per le assunzioni in rosa.

 

Non tutte le assunzioni in rosa sono agevolate, ma soltanto quelle di donne «svantaggiate».

Per aver diritto allo sgravio contributivo totale per 12/18 mesi (fino a 6 mila euro annui) previsto dalla legge di bilancio 2021, infatti, è necessario che l'assunzione riguardi:

  1. donne con almeno cinquant'anni e disoccupate da oltre 12 mesi;
  2. donne di qualsiasi età, ma residenti in regioni svantaggiate oppure in settori svantaggiati e prive di un impiego regolarmente retributivo da almeno sei mesi;
  3. donne di qualsiasi età ma prive di un impiego regolarmente retributivo da almeno 24 mesi.

Lo precisa l'Inps nella circolare n. 32/2021 in cui illustra l'agevolazione sulle assunzioni in rosa a incremento della forza lavoro degli anni 2021/2022, a favore dei tutti i datori di lavoro privati, compresi professionisti e settore agricolo.

Beneficiari.

L'agevolazione si rivolge a tutti i datori di lavoro privati in caso di assunzioni di donne a tempo indeterminato o a termine. Nel novero dei beneficiari, precisa l'Inps, vanno inclusi anche i datori di lavoro del settore agricolo, le Ipab e le aziende pubbliche.

Assunzioni agevolate.

L'incentivo spetta sulle assunzioni effettuate negli anni 2021 e 2022 a tempo indeterminato o a termine, nonché in caso di trasformazione di un rapporto da termine a tempo indeterminato. Spetta anche in caso di assunzione a part-time, di rapporti con cooperative di lavoro e in caso di somministrazione. Non spetta per le assunzioni intermittenti e le prestazioni occasionali.

L'incentivo.

L'agevolazione consiste nello sgravio del 100% dei contributi dovuti dai datori di lavoro, entro un limite massimo di sei mila euro annui, per la durata di 12 mesi se l'assunzione è a termine ovvero di 18 mesi se è a tempo indeterminato ovvero in caso di trasformazione del rapporto da termine a tempo indeterminato. L'incentivo spetta anche in caso di proroghe del contratto a termine, purché effettuate secondo legge, fino a un massimo di durata di 12 mesi. Lo sgravio può essere sospeso soltanto in caso di maternità (assenza obbligatoria).

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Fonte: Daniele Cirioli - italia Oggi

 










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