La compensazione dei crediti BONUS EDILIZIA dovrà aspettare cinque giorni

 

Nasce un periodo cuscinetto per prevenire contenziosi: per le seconde cessioni di crediti serviranno cinque giorni lavorativi prima di poter accettare i crediti di imposta legati ai bonus edili che siano stati oggetto di cessione.

Il provvedimento dell’agenzia delle Entrate 340450/2021, pubblicato per dettare le regole sulle verifiche legate al decreto legge antifrodi (n. 157/2021), cambia le regole.

Il punto 4.6 del provvedimento dell’8 agosto 2020, prot. n. 283847, già prevede che «entro 5 giorni» dall’invio della Comunicazione, l’agenzia delle Entrate rilasci al contribuente che l’ha inviata, «una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni». Inoltre, per le prime cessioni, i crediti possono essere utilizzati in compensazione solo «a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione» e «comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese» (punto 4.6).

Per le seconde cessioni, da comunicare alle Entrate solo «a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione» della prima comunicazione, i nuovi cessionari possono utilizzare i crediti d’imposta in compensazione, solo «dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente» tramite il proprio Fisconline o Entratel (punto 6.3).

I crediti, però, sono subito visibili nel cassetto fiscale, senza alcun «cuscinetto» temporale.

In aggiunta a queste regole, l’articolo 122-bis del decreto legge 34/2020, introdotto dal decreto antifrodi, ha previsto che, non solo per le cessioni del superbonus, ma anche per altre transazioni di crediti fiscali, l’agenzia delle Entrate, «entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito» possa «sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa agenzia». Nel caso delle seconde cessioni, quindi, c’era il rischio che, se il credito fosse stato immediatamente visibile nel cassetto fiscale, poteva essere accettato e utilizzato in compensazione prima del completamento dei controlli delle Entrate.

In caso di successivo blocco del credito, il rischio di controversie sarebbe stato parecchio alto.

Diversi operatori di mercato, allora, avevano chiesto all’Agenzia di dare indicazioni per rendere più lineare questo passaggio. Con il provvedimento del primo dicembre 2021, pertanto, è stato stabilito al punto 3.6, che per le «cessioni di crediti successive alla prima», il cessionario possa «procedere all’accettazione del credito» dal proprio Fisconline o Entratel, solo «decorsi cinque giorni lavorativi dalla regolare ricezione della comunicazione della cessione».

Errori e correzioni: Il provvedimento delle Entrate del 1° dicembre 2021, prot. n. 340450/2021, non ha modificato la procedura di rettifica delle comunicazioni inviate, prevista dal punto 4.7 del provvedimento dell’8 agosto 2020, n. 283847/2020, secondo la quale la Comunicazione inviata può essere annullata solo «entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una Comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni Comunicazione successiva si aggiunge alle precedente».

Da più parti, però, si auspica di poter correggere eventuali errori delle comunicazioni anche in tempi più lunghi. Spesso, infatti, si tratta di errori formali che non incidono sugli importi e sulla spettanza dei crediti d’imposta trasferiti, come ad esempio, la mancanza del numero 1 nella casella Sal (errore, che limita i successivi invii, per i Sal successivi).

Secondo la risposta del 15 dicembre 2020, n. 590, «l’errata compilazione del modello di comunicazione non determina di per sé l’impossibilità di correggere eventuali errori commessi dai beneficiari della detrazione, sempreché ciò avvenga prima dell’utilizzo del credito qui in esame da parte degli stessi o del fornitore/cessionario».

L’Agenzia, però, non ha chiarito come correggere eventuali errori della comunicazione. Anche per la risposta a interpello della Direzione Regionale delle Entrate dell’Emilia-Romagna (prot. 909-1324/2021) vi è l’impossibilità tecnica di far valere l’errore nel modello, trascorso il termine per l’annullamento (entro il 5 del mese successivo) (si veda Il Sole 24 Ore del 3 agosto 2021). Il provvedimento delle Entrate del 1° dicembre 2021, prot. n. 340450/2021, però, non concede ancora la possibilità di inviare un’integrativa della comunicazione inviata oltre il termine del giorno 5 del mese successivo a quello di invio.

Fonte: Ilsole24ore di Giuseppe Latour, Luca De Stefani

 










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