Contributi sospesi per tutti gli operatori del turismo

 

 

All’interno delle misure di sostegno previste dal decreto legge 9/2020, gli articoli 5 e 8 sono dedicati ai provvedimenti di sospensione degli adempimenti e dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le realtà imprenditoriali colpite dall’epidemia del coronavirus.

In particolare, la norma prevede all’articolo 5 la sospensione nei dieci comuni lombardi e nell’unico del Veneto, espressamente nominati nell’allegato 1 al decreto del presidente del consiglio dei ministri del 1° marzo, degli ordinari termini degli adempimenti, come le denunce mensili, e dei versamenti dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali che vedono i termini di invio e pagamento scadere nel periodo compreso fra il 23 febbraio e il 30 aprile prossimo.

Non è prevista la restituzione di contributi già versati a favore degli enti che gestiscono l’assicurazione obbligatoria (Inps, Inail).

La sospensione disposta dal decreto terminerà il 30 aprile con una ripresa dei versamenti a partire dal primo maggio, con la possibilità di rateizzare i contributi e i premi dovuti con un massimo di cinque rate mensili di uguale importo, da maggio a settembre 2020, senza alcuna maggiorazione dovuta a sanzioni o interessi addebitabili né per il ritardo né per la rateizzazione.

L’articolo 8 del decreto prevede ulteriori misure a favore delle imprese del settore del turismo e dell’accoglienza, delle strutture ricettive, nonché delle agenzie di viaggio e, ancora, dei tour operator che hanno la propria sede legale o operativa non solo negli 11 comuni della zona rossa, ma in qualsiasi comune situato nei territori dello Stato italiano, allargando la platea in considerazione della sofferenza patita da questo settore a causa della contrazione dei movimenti turistici dall’Italia, nonché verso il nostro Paese.

Solo per le imprese turistiche prima elencate, l’articolo 8, comma 1, lettera b, ha previsto una sospensione del versamento contributivo, nonché dei relativi adempimenti, fino al 30 aprile 2020 incluso.

La sospensione riguarda sia i contributi previdenziali sia quelli assistenziali per l’assicurazione obbligatoria (con una definizione più larga rispetto quella di assicurazione generale obbligatoria Inps, di norma riferita ai soli lavoratori dipendenti del settore privato che non rientrano in forme esclusive o sostitutive della stessa).

Questi soggetti, a differenza di quelli individuati dall’articolo 5, non potranno rateizzare i versamenti nei successivi cinque mesi, ma dovranno procedere al versamento contributivo entro la fine del mese di maggio 2020 in un’unica soluzione e senza alcun aggravio di sanzioni o interessi, sempre senza possibilità di restituzione dei contributi e premi già versati. Spetterà agli enti previdenziali e assistenziali, cioè in particolare a Inps e Inail, dare indicazioni operative sulle modalità di denuncia ed esposizione dei versamenti contributivi tardivi senza sanzioni in circolari e messaggi dedicati al decreto legge 9/2020. Fonte: Ilsole24ore

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