NOVITÀ ASD: DEDUCIBILITA’ DELLE SPESE DI SPONSORIZZAZIONI FINO A 200 MILA

Le erogazioni effettuate nei confronti di una associazione sportiva dilettantistica effettuate da una società commerciale sono deducibili dal reddito d’impresa quali spese di pubblicità nei limiti di 200 mila euro annui, pur in assenza della dimostrazione che tali spese hanno incrementato i volumi di vendita della società, questo è quello che emerge dalla sentenza di cassazione . 5720 del 23 marzo 2016, con la quale si è offerta una interpretazione letterale della disposizione contenuta nell’art. 90 co 8 della legge 27/12/2002.

La questione esaminata dalla Corte prende l'avvio da un avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate ad una impresa, con il quale si recuperava nella base imponibile le somme erogate ad una società sportiva dilettantistica a titolo di sponsorizzazione con l'impegno di quest'ultima ad apporre sulle proprie divise il marchio dell'impresa, motivando la ripresa a tassazione con la mancanza di rilevanti e significativi incrementi di vendite a fronte dei costi sostenuti a titolo di sponsorizzazione.

La società vinse il ricorso in primo grado ma, in secondo grado, trovò accoglimento l'appello dell'Agenzia delle Entrate.

La Corte di Cassazione adita ha, invece, precisato che ai sensi dell'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche costituisce per il soggetto erogante, nel limite di 200.000,00 euro l'anno, spesa di pubblicità, sempre che i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell'immagine e/o del prodotto dell'impresa, che il soggetto beneficiario sia una compagine sportiva dilettantistica, che si impegni a promuovere il marchio e/o il prodotto e che l'attività promozionale si verifichi concretamente, come, ad esempio, l'apposizione del marchio sulle divise.

Tra l'altro, la stessa Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 21/E del 22 aprile 2003, aveva affermato che la disposizione di cui al comma 8, dell'art. 90 citato, costituisce una presunzione assoluta sulla natura delle spese in argomento, dal momento che è la legge a prevedere l'integrale deducibilità delle spese medesime.

 








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