IMU E TASI ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO

Il Legislatore con il comma 10 della  Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) dispone la RIDUZIONE DEL 50% della base imponibile per il calcolo dell’ IMU e della TASI per gli immobili concessi in comodato tra genitori e figli , senza che la delibera comunale debba prevederlo o possa modificarlo.

CONDIZIONI PER GODERE DELL’AGEVOLAZIONE

a)      L’immobile oggetto del comodato deve essere di categoria non di lusso (ct. A2/A3/A4/A5/A6 e A7);

b)      Il comodatario deve utilizzare l’immobile ricevuto in comodato come propria abitazione principale (deve risiedervi anagraficamente nonché dimorarvi abitualmente);

c)       Il comodante può non avere altri immobili oltre alla casa data in comodato oppure può essere proprietario (in Italia) solo di un’altra casa la quale deve rappresentare la sua abitazione principale (non di lusso) e deve altresì essere situata nello STESSO COMUNE in cui si trova l’immobile concesso in comodato;

Il contratto in comodato deve essere REGOLARMENTE REGISTRATO presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

 










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Termini e condizioni