CONTO CORRENTE EUROPEO, ORA È UNA REALTÁ: VEDIAMO COSA CAMBIA

I cambiamenti sono sostanziali, poiché non si avrà più un conto corrente nazionale, con le limitazioni di oggi, ma sarà un conto corrente europeo senza più confini nazionali e potrà operare su tutta l'area SEPA (composta da 27 Paesi che fanno parte dell'Unione Europea, con in più: Svizzera, Islanda, Norvegia, Principato di Monaco, Liechtenstein e Norvegia, che adotteranno le medesime condizioni). Nel dettaglio, significa che oggi, se faccio un bonifico a mio figlio che vive a Parigi, dovrò aspettare qualche giorno e con costi alti, invece, con l'entrata in vigore del conto corrente europeo, il bonifico sarà considerato come se fosse nazionale, quindi, sarò effettuato in tempi più rapidi e con meno costi.
I vantaggi saranno davvero tanti, in termini di tempo e di costi, poichè un cittadino europeo potrà andare a lavorare in qualsiasi Stato membro e usare il suo conto corrente per farsi accreditare lo stipendio, senza dover aprire un altro conto corrente, ma anche per le aziende le cose saranno molto più semplici e meno costose, potranno gestire addebiti diretti e pagamenti fra diversi conti dell'Unione Europea.
Tutti gli istituti di credito potranno mettere sul mercato il conto corrente europeo, che non ci sarà più bisogno del codice BIC per effettuare operazioni in Europa, poichè l'IBAN dovrà avere tutte le credenziali.
Con questo nuovo sistema si otterrà anche più concorrenza fra le banche e di conseguenza un abbassamento considerevole dei costi, soprattutto per gli italiani, in quanto sono fra i più cari, se non dovesse accadere, saremo liberi di aprire un conto corrente, esempio, in Germania per averlo a migliori condizioni economiche.
Sarà responsabilità dell’intermediario comunicare, a fini di normativa antiriciclaggio, la movimentazione di denaro alle autorità competenti dell’UIF - Unità di informazione finanziaria. Altresì, per ogni conto corrente estero con consistenza superiore a 10.000 euro è necessario compilare un documento chiamato quadro RW per la dichiarazione dei redditi. Dando per scontata la provenienza lecita del capitale e la modalità trasparente di trasferimento dei fondi, la tematica principale è la convenienza insita nell’apertura di un conto corrente estero, ovvero di un conto corrente in valuta estera. Tale conto infatti, come un qualsiasi conto corrente bancario italiano, genera da un lato interessi sulle somme depositate, dall’altro lato è soggetto ad una tassazione, ovvero imposte sugli interessi da risparmio maturati all'estero. Infatti, la banca estera su ogni conto corrente in valuta estera, sia per cittadini comunitari che per cittadini extra UE eroga degli interessi comunicando al paese di residenza del cittadino specifiche informazioni sul rapporto bancario. Ovviamente, sugli interessi maturati, la banca opera una ritenuta d’imposta. Il regime di tassazione e le sopracitate comunicazioni obbligatorie al paese di residenza, sono legate al paese in cui viene acceso il conto corrente.

REGIME DI TASSAZIONE
In merito alla tassazione degli interessi, di fatto in diversi paesi dell’Unione Europea vale una convenzione finalizzata ad evitare la doppia tassazione, mentre in altri paesi non vige alcun accordo. In sostanza, dato che un cittadino italiano deve dichiarare a fini fiscali ogni reddito maturato all’estero, ai redditi da capitale, ivi inclusi gli interessi derivanti da conti correnti in valuta estera, viene applicata l’imposizione sostitutiva con l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. Sulla base dell’articolo 18 del TUIR, tale imposizione alla fonte sui conti correnti esteri, inclusi i conti di deposito in valuta straniera, viene applicata nella stessa misura dell’imposta sostitutiva prevista in Italia per i conti correnti italiani.
È tuttavia prevista la facoltà per il cittadino di scegliere il regime di tassazione ordinario nella dichiarazione dei redditi, tramite il quadro RM del modello Unico, che prevede un prelievo fiscale del 20% degli interessi provenienti dai conti correnti. Optando per l’imposta ordinaria è inoltre possibile beneficiare del credito d’imposta estero.

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
In merito alle comunicazioni sui conti correnti esteri, tali informative sono automatiche per tutti gli stati UE ad eccezione di Belgio, Austria e Lussemburgo. La Svizzera, non appartenendo alla Comunità Europea non è soggetta a tale obbligo.

IN TERMINI DI TRASPARENZA, LA SVIZZERA MERITA UN APPROFONDIMENTO SPECIFICO
A richiesta del cittadino straniero che apre un conto corrente in franchi svizzeri, la banca elvetica può concedere il cosiddetto segreto bancario, non trasferendo nella sostanza alcuna informazione sul rapporto bancario all’Agenzia delle Entrate Italiana. D’altro canto, in virtù di un accordo vigente dal 2004 tra Italia e Svizzera, il correntista estero può richiedere alla banca elvetica il regime di scambio delle informazioni verso il Fisco Italiano.

A questo punto diventa fondamentale la modalità di trasferimento del capitale: se, dato il segreto bancario sul conto corrente svizzero, viene utilizzato per il trasferimento dei capitali una banca italiana non c’è alcun problema, mentre avvalendosi di un intermediario non residente, senza compilare il Quadro RW il conto corrente estero diventa sconosciuto al fisco italiano (è un fondo nero), quindi illegale.

Un discorso a parte merita l’apertura di un conto corrente estero ed il trasferimento di denaro verso paesi extra europei quali:

(lista nera Ocse)

- Costa Rica,
- Malesia,
- Filippine,
- Uruguay (lista nera Ocse)

(lista grigia Ocse)

- Andorra,
- Anguilla,
- Antigua,
- Barbuda,
- Aruba,
- Bahamas,
- Bahrein,
- Belize,
- Bermuda,
- Isole Vergini Inglesi,
- Isole Cayman,
- Isola Cook,
- Dominica,
- Gibilterra,
- Grenada,
- Liberia,
- Liechtenstein,
- Isole Marshall, - Monaco,
- Montserrat,
- Nauru,
- Antille Olandesi,
- Niue,
- Panama,
- Saint Kitts e Nevis,
- Santa Lucia,
- Saint Vincent e Grenadine,
- Samoa,
- San Marino,
- Isole Turk e Caicos,
- Vanuatu (lista grigia Ocse)

In questi paesi, l’apertura di un conto corrente estero, quasi sempre un conto corrente in dollari o in valuta estera, non porta ad alcun vantaggio fiscale. Le possibilità sono due: applicazione in forma anonima alla fonte di un’aliquota del 35% sugli interessi, definita euroritenuta regime fiscale di doppia imposizione, ovvero di ritenuta alla fonte nel paese in cui si è aperto il conto corrente, cui si aggiunge l’aliquota del 20% applicata in Italia. Il tutto senza alcuna possibilità di usufruire del credito d’imposta


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