Ci sentiamo di dare un consiglio: perché tutto fili liscio è bene consultare prima il proprio commercialista di fiducia in modo da capire la reale porta della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, quindi è bene affidarsi ad aziende e tecnici non imporovvisati. Studio Turano & Lanzi è specializzato per questo delicato servizio consulenziale.

Se entro il 31 marzo non è stata inviata la comunicazione di prosecuzione dei lavori di riqualificazione energetica, che danno diritto alla detrazione del 55%, il contribuente non perde il diritto al beneficio Irpef e ha anche la possibilità di sanare l’omissione mediante la trasmissione dell’apposito modello congiuntamente al pagamento di una sanzione (ridotta) di 25 euro. Il tutto entro il 31.03.2011; salvo che nel frattempo la violazione non venga contestata dall’amministrazione finanziaria. L’obbligo. In attuazione dell’art. 29, comma 6, del dl n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n 2/2009, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009, al fine di consentire il monitoraggio dell’onere al carico del bilancio dello Stato derivante dalla detrazione del 55%, è stato approvato il modello con il quale devono essere comunicate le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati. La comunicazione deve essere inviata all’Agenzia delle Entrare in via telematica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, ovvero per i soggetti con anno di imposta non coincidente con quello solare, entro 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute.
L’agenzia. Con la circolare n.21/e del 23.04.2010, l’Agenzia dopo aver premesso che la norma in questione non disciplina le conseguenze derivanti dal mancato o dall’irregolare assolvimento dell’adempimento, ha chiarito che la mancata osservanza del termine del 31 marzo per l’invio del modello non comporta la decadenza della detrazione del 55% ma solo ed esclusivamente l’irrogazione della sanzione in misura fissa (da Euro 258 a euro 2065) prevista dall’art 11, comma1, del D.LGS n 471 del 1997 per l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta da norme tributarie. Il ravvedimento. Ancorché la predetta circolare n. 21/e/2010 non ne faccia espressa menzione, non può essere revocata in dubbio la possibilità concessa al contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso per eventuali violazioni connesse all’adempimento in questione.
Il comma 1 della lettera b) del D.LGS n 472/1997, riconosce una riduzione della sanzione a un decimo del minimo (sempreché la violazione non sia stata già constatata) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore. Posto che nel caso in questione si verte in tema di possibili errori od omissioni riguardanti una comunicazione che non deve essere presentata periodicamente, ne consegue che entro il 31 marzo 2011 il contribuente (persona fisica o società con esercizio coincidente con l’anno solare) può regolarizzare la violazione (omissione, tardività o infedeltà) del modello in aggiunta al pagamento di una sanzione di 25 euro (258/12).
( Dott. Francesco Lanzi - Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. )

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