RIFORMA DELLO SPORT IN SETTIMANA IN CONSIGLIO DEI MINISTRI.

 

  • Nasce la figura del lavoratore sportivo, che comporterà un aumento delle tutele per gli atleti dilettanti.
  • Svolta societaria per le associazioni sportive dilettantistiche con la ridefinizione del concetto di scopo di lucro e la possibilità di distribuire dividendi e di acquisire qualsiasi tipologia di forma societaria tra quelle previste dal titolo V del codice civile.
  • Ridefinizione delle norme che regolano l'attività dei procuratori sportivi, nonché quelle per gli impianti e gli stadi.
  • Stretta sulla sicurezza per le discipline sportive invernali e aumento delle tutele degli atleti disabili, con l'introduzione delle sezioni paralimpiche nei corpi civili e militari dello stato.

 

Sono solo alcune delle molte novità presenti nella riforma dell'ordinamento sportivo italiano, i cui 5 decreti legislativi attuativi della delega approvata nell'agosto 2019 sono stati esaminati ieri in preconsiglio e andranno oggi all'analisi del consiglio dei ministri per l'approvazione definitiva.

Un iter durato quasi tre anni che va a modificare un settore regolamentato da una norma di 40 anni fa, la legge 91/1981, che sarà abrogata da questa riforma. Rispetto alla legge delega, rimane fuori dal testo la riforma della governance dell'ordinamento sportivo, ovvero la parte relativa a Coni e federazioni. Un aspetto che aveva quasi fatto arenare del tutto la riforma; a novembre 2020 si è infatti deciso di suddividere l'unico decreto legislativo prodotto in sei provvedimenti distinti, cinque dei quali sono stati pre-approvati in consiglio dei ministri alla fine del mese; a rimanere fuori proprio la parte Coni federazioni, poi in parte affrontata con un successivo decreto legge ad oggi in discussione al Senato (dl 5/2021, si veda ItaliaOggi del 27 gennaio).

In tema di lavoro sportivo, la riforma elimina le differenze di inquadramento giuslavoristico per quanto riguarda professionisti e dilettanti; viene definito lavoratore sportivo «l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali». L'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato, autonomo (anche sotto forma di collaborazione continuata e continuativa) nonché di prestazioni di lavoro occasionale; per comprendere la novità della definizione, basti pensare che l'articolo 29 delle Norme interne della Federazione italiana giuoco calcio sancisce espressamente che «per tutti (i calciatori) non professionisti è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato». Nella riforma si legge invece che «nei settori dilettantistici, i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome o occasionali, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale». A tal fine, saranno iscritti alla gestione separata Inps. Ai lavoratori sportivi non saranno garantite tutte le tutele tipiche del rapporto subordinato; ad esempio, fra le altre, la norma esclude l'applicazione ai contratti di lavoro subordinato sportivo delle tutele previste dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

Molte novità, come detto, anche per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche. Una delle più rilevanti è quella per cui le stesse potranno assumere personalità giuridica di diritto privato; Il testo, infatti, prevede per le Asd, in deroga al dpr n. 361/2000, la possibilità di acquisire la personalità giuridica mediante specifica istanza da presentare all'atto iscrizione al nuovo «Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche» il quale, tenuto ora presso il dipartimento per lo sport della presidenza del Consiglio dei ministri, di fatto attesterà e certificherà la natura dilettantistica di società ed associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività in ambito nell'ambito di federazioni sportive nazionali e discipline associate riconosciute dal Coni.

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Fonte: Italia Oggi - Michele Damiani