Si chiama «Iscro», acronimo di «Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa», il ristoro a favore dei professionisti senza cassa.

Misura sperimentale spetta per sei mesi nell'importo variabile da 1.500 a 4.800 euro, una volta soltanto nel triennio 2021-2023, ai lavoratori iscritti alla gestione separata dell'Inps che svolgono un'attività di lavoro autonomo. A finanziarla saranno gli stessi contribuenti della gestione separata Inps, con l'aumento dell'aliquota contributiva dello 0,26% nell'anno 2021 e dello 0,51% negli anni 2022 e 2023.Tra le condizioni per il beneficio, da richiedere entro il 31 ottobre di ogni anno, l'interessato deve aver subìto una riduzione di reddito superiore al 50% rispetto alla media di reddito del triennio precedente.

 

I requisiti.

L'indennità, erogata dall'Inps, verrà riconosciuta in presenza dei seguenti requisiti che devono essere mantenuti e soddisfatti anche durante tutto il periodo di percezione:

• non titolarità di pensione diretta e assenza di iscrizione a altre forme previdenziali;

• assenza di fruizione di reddito di cittadinanza;

• presenza di reddito di lavoro autonomo nell'anno precedente alla domanda inferiore al 50% della media degli stessi redditi del triennio precedente all'anno anteriore alla domanda;

• presenza nell'anno precedente alla domanda di reddito fino a 8.145 euro (limite rivalutato annualmente in base dell'Istat negli anni 2022 e 2023);

• regolarità con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

• titolarità di partita Iva attiva da almeno quattro anni alla presentazione della domanda.

Importo, durata e decorrenza. L'indennità è erogata per sei mensilità in misura del 25% dell'ultimo reddito fiscale, liquidato dall'Agenzia delle entrate, entro i limiti minimo e massimo mensili, rispettivamente, di 250 e di 800 euro (anche questi soggetti a rivalutazione annuale). L'Indennità non comporta accredito di contributi figurativi, né concorre alla formazione del reddito. Il beneficio decorre dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda.

La domanda, sotto forma di autocertificazione, va presentata all'Inps, online, entro il termine di decadenza del 31 ottobre di ogni anno dal 2021 al 2023. Cause di cessazione. La cessazione della Partita Iva nel corso della erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione del beneficio, con recupero delle mensilità eventualmente erogate successivamente alla data in cui è cessata l'attività.

 

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